Approfondimenti - Impugnabilita' degli Avvisi bonari
Importante sentenza della Suprema
Corte in merito all’impugnabilità degli “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt.36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis,
comma 3, del DPR n. 633 del 1972.
Infatti la Corte di Cassazione ritorna su una
questione già chiusa con le sentenze delle Sezioni Unite 24
luglio 2007, n. 16293, e 26 luglio 2007, n. 16428, con le quali aveva chiarito come
le predette comunicazioni (c.d. “avvisi bonari”) non fossero immediatamente impugnabili innanzi alle
Commissioni tributarie, in quanto costituivano un ‘invito’ a fornire
‘eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dei tributi’. Quindi manifestazione
di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto
cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del
giudice)”, così come specificato anche nella Risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010 dell’Agenzia
delle Entrate.
Ora, con questa sentenza,
la Cassazione “contraddicendosi” dichiara impugnabili anche gli “avvisi bonari”,
nonostante non ricompresi nell’elenco tassativo di cui all’art. 19 del D. Lgs.
546/92, con conseguente possibilità di ricorrere contro i medesimi. I
Giudici specificano che l’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice
tributario, di cui all’art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, non esclude
l’impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la
manifestazione di una compiuta e definita pretesa Tributaria.
Nella sentenza in oggetto, viene
analizzato anche il rapporto tra avviso
bonario e cartella di pagamento. Infatti nella sentenza viene
precisato che l’eventuale “emissione della
cartella di pagamento integra una pretesa impositiva nuova rispetto a quella
originaria che sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione
d’ufficio, con la conseguente carenza di interesse delle parti nel giudizio
avente per oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l’interesse a
una decisione relativa ad un atto – comunicazione di irregolarità – sulla cui
base non possono essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi
avere riguardo unicamente alla cartella di pagamento che lo ha sostituito
integralmente“.
La sentenza non è chiara in molti punti, in
quanto se la cartella “…. costituisce ed integra una nuova pretesa tributaria
…” vuol dire che la cartella non può essere considerata un atto conseguente la
comunicazione (quindi da non impugnare perché è stata impugnata la
comunicazione, se non vizi propri). Si avrebbe un effetto di duplicazione dei
procedimenti nonché dei costi degli stessi.
C’è anche da considerare il punto di vista
dell’Amministrazione tributaria, che non facilmente si discosterà
dall’orientamento fino ad ora seguito.
La sentenza è sicuramente
discutibile, in quanto contrastante con l’orientamento precedente avallato
dalla stessa Corte, che comporta, altresì, non pochi problemi applicativi.
Pertanto, proprio in tal senso, in
data odierna l’Agenzia delle Entrate ha emesso un Comunicato Stampa in cui è
espressa la volontà di continuare a seguire l’orientamento contenuto nelle
sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione
(SS.UU.) n.16293/2007 e n.16428/2007. Nel comunicato dell’Agenzia si precisa
che la tutela in giudizio delle ragioni del contribuente può in ogni caso
essere esercitata in sede di impugnazione del ruolo. E’ con la notifica della
cartella di pagamento che l’effettiva pretesa tributaria viene portata a
conoscenza del contribuente. Conseguentemente si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo
per mancata impugnazione dell’avviso bonario.
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